GLI IMPIANTI CENTRALIZZATI - Legge 20 marzo 2001 n. 66

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001 n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”

Durante gli ultimi anni abbiamo assistito ad un graduale spostamento dell'attenzione da ciò che concerne le antenne singole alle tematiche relative agli impianti centralizzati. Si tratta di una evoluzione molto importante in quanto con la creazione di impianti centralizzati viene raggiunto un gran numero di utenti senza, però, favorire la proliferazione indiscriminata di antenne paraboliche. Gli installatori si trovano ogni giorno ad affrontare le problematiche inerenti l'installazione di antenne negli immobili condominiali, pertanto, è opportuno che siano in grado di proporre soluzioni diversificate dal punto di vista tecnico ma anche percorribili giuridicamente. E' per questo che una continua campagna di informazione viene compiuta quotidianamente dalla EUROSATELLITE srl anche in collaborazione con lo Studio Legale Angiolini. La battaglia compiuta in questi anni ha avuto importanti vittorie. la prima, lo ricordiamo, è stata quella che ha visto l'abolizione definitiva del “leggendario” nulla osta che veniva richiesto dall'allora Ministero delle Poste e Telecomunicazioni a coloro che si dotavano di impianto satellitare. La seconda battaglia è stata vinta il mese scorso con l'approvazione definitiva, da parte del Parlamento, di una norma che prevede le maggioranze necessarie per l'installazione di impianti satellitari centralizzati nell'ambito dei condomini. La legge di conversione del decreto legge n. 5/2001, recante disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, contiene, all'art. 2 bis comma 13, la seguente disposizione: “Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120 primo comma del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'art. 1136 terzo comma dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento dei benefici fiscali.” Per capire la portata di tale norma occorre prima ricordarci la normativa applicabile agli impianti satellitari centralizzati prima della sua entrata in vigore e fare un breve riassunto dei più importanti passaggi legislativi di questi ultimi anni. L'art. 232 comma 2 del cosiddetto codice postale (D.P.R. 156/1973) statuisce che il proprietario o il condomino non possono opporsi all'appoggio di antenne, sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà quando si tratti di impianto di telecomunicazioni occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. Inoltre la giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che l'installazione di antenne televisive rappresenta una facoltà riconducibile al diritto alla libera informazione sancito dall'art. 21 della Costituzione. Per questo, solo in casi particolari, possono essere poste limitazioni all'esercizio di tale diritto. A tutto ciò deve essere aggiunto che il legislatore italiano, vista la proliferazione di antenne paraboliche, ha introdotto norme volte a favorire, con incentivi fiscali, l'installazione di impianti centralizzati. Riguardo al diritto alla installazione di antenne paraboliche occorre chiarire che, indipendentemente dal raggiungimento delle maggioranze che la legge richiede per la installazione di impianti centralizzati, in ogni caso i condomini, singoli o riuniti in gruppi, possono installare antenne paraboliche a meno che non ci siano particolari ragioni in contrario. La Corte di Cassazione ha precisato in più occasioni che qualora sia installata una antenna centralizzata per volontà della maggioranza dei condomini, l'assemblea non può vietare al singolo condomino l'installazione di un'antenna autonoma a meno che, così facendo, non venga arrecato un qualche pregiudizio alle parti comuni dell'edificio oppure venga pregiudicata la possibilità di utilizzazione delle parti comuni da parte degli altri condomini. Così come non può essere vietata la installazione di antenne autonome, al pari non può essere imposto a coloro che già possiedono un'antenna di eliminarla. In tal caso l'amministratore stesso potrà proporre, consultando l'installatore, una soluzione volta a sfruttare l'impianto autonomo già esistente al fine di trasformarlo in centralizzato. I condomini dissenzienti, cioè coloro che in primo momento decidono di non partecipare all'iniziativa, così come coloro che li succedano nella proprietà dell'immobile, potranno successivamente partecipare all'innovazione contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione. In questo caso il condominio deciderà la quota di partecipazione alle spese di installazione inizialmente sostenute dagli altri e da quel momento in poi anche quel condomino parteciperà alle spese di manutenzione e di gestione dell'impianto. Premessa la possibilità di installare antenne paraboliche sia autonome che appartenenti a gruppi di condomini, rimangono da analizzare le maggioranze richieste dalla legge affinché si deliberi un impianto satellitare centralizzato pagato da tutti i condomini. Questa la situazione antecedente all'entrata in vigore della L. 66/2001. A) Nel caso in cui un impianto televisivo centralizzato, seppur non parabolico, esistesse già, trasformarlo in impianto satellitare significava modificare un impianto tecnologico già esistente. Pertanto la deliberazione doveva essere approvata con le maggioranze previste dall'art. 1136 comma 1, 2 e 4 c.c. In prima convocazione era necessaria la presenza di tanti condomini che rappresentassero i due terzi del valore dell'edificio ed i due terzi dei partecipanti al condominio e la delibera veniva approvata con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio (oltre 500 millesimi). In seconda convocazione non era necessaria la presenza di un numero minimo di condomini ma la delibera doveva, comunque, essere approvata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e di oltre 500 millesimi. B) Nel caso in cui nell'edificio esistessero solo antenne singole la questione assumeva un diverso aspetto. L'installazione di un'antenna centralizzata rientrava nel concetto di miglioria di cui all'art. 1120 c.c., pertanto, i condomini potevano deliberarne l'installazione con le maggioranze previste dagli artt.li 1120 e 1136 c.c.. In prima convocazione l'assemblea era regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentassero i due terzi del valore dell'edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio e la delibera doveva essere approvata con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio (oltre 666,6 millesimi). In seconda convocazione non era richiesta la presenza di un numero minimo di condomini ma la delibera doveva, comunque, essere approvata con i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti al condominio e dei due terzi del valore dell'edificio (oltre 666,6 millesimi). La situazione attuale, alla luce della disposizione contenuta nella legge 66/2001, è la seguente. Sia in prima che in seconda convocazione ed indipendentemente dal fatto che nell'edificio esista già o meno un impianto televisivo centralizzato, la delibera concernente la creazione del nuovo impianto satellitare sarà approvata con un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio. Ossia, per fare un esempio, in un condominio di dieci appartamenti, per l'installazione di un impianto centralizzato sarà sufficiente una delibera approvata da quattro condomini, purché questi quatto rappresentino 334 millesimi di proprietà. Una volta approvata tale innovazione le spese dovranno essere ripartite tra tutti i condomini compresi i dissenzienti. Si ritiene che le spese sostenute debbano essere ripartite in parti uguali tra i condomini indipendentemente dal valore delle quote di proprietà, ciò in quanto è prassi ormai consolidata che le spese relative ad antenne televisive vengano suddivise secondo tale criterio cosiddetto per teste; in ogni caso, in sede di delibera, i condomini possono decidere per la ripartizione delle spese secondo i millesimi di proprietà. Tale interpretazione è confermata dalla prassi ma merita sottolineare che l'art. 1123 c.c. prevede che le spese necessarie per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Si tratta, pertanto, di una prassi che, seppur consolidata e condivisibile, è difforme da quanto stabilisce la legge. La realizzazione di impianto centralizzato satellitare rappresenta atto di straordinaria amministrazione, pertanto, la relativa spesa ricade sui proprietari degli appartamenti e non sui conduttori o usufruttuari salvo che intervenga un diverso accordo delle parti.

Tabella riassuntiva

I condomini hanno sempre il diritto di installare antenne paraboliche sia sulle parti di loro proprietà che sulle parti comuni dell'edificio. Quindi, indipendentemente dal raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge, gruppi di condomini possono decidere di far realizzare un impianto centralizzato che serva solo i loro appartamenti, salvo particolari ragioni in contrario. L'installazione di antenna parabolica centralizzata, rappresenta una innovazione necessaria e la relativa delibera, ai sensi della legge 66/2001 è soggetta alla maggioranza di cui all'art. 1136 comma 3 c.c.. Sia in prima che in seconda convocazione la delibera deve essere approvata da almeno un terzo dei partecipanti del condominio che rappresentino almeno un terzo (333 millesimi) del valore dell'edificio. Le spese ricadono sui proprietari degli appartamenti, e sono divise in parti uguali tra i condomini, il tutto salvo diverso accordo.

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